Regolamento di Sala
 

Articolo 12

Tutti gli atleti e genitori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni affisse in bacheca e/o pubblicate sul sito sociale www.schermacollegno.it e a darne risposta ove e quando richiesto. Nel caso di Gare e/o trasferte gli atleti o i genitori devono prendere contatto con i Maestri per l’iscrizione e le prenotazioni entro i termini e le scadenze indicate negli avvisi.

Articolo 13

Le linee guida impartite dal Consiglio Direttivo prevedono che tutti gli atleti debbano partecipare all’attività agonistica, pertanto tutti gli iscritti alla società sono tenuti a partecipare alle gare regionali, interregionali, nazionali ed internazionali comprese nel calendario F.I.S., su convocazione dei Maestri ed Istruttori Nazionali. Le scelte relative alla partecipazione degli atleti all’attività agonistica sono di competenza dei Maestri e Istruttori Nazionali.

Nessun atleta potrà partecipare, se non esplicitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, a gare anche amichevoli. A tale proposito, la società dovrà informare gli atleti in tempo utile per l’organizzazione, sul calendario delle gare nell’anno di attività, sulle opportunità di partecipazione e sui partecipanti designati.

I Maestri ed Istruttori sono tenuti ad accompagnare e a supportare gli atleti in gara durante lo svolgimento delle gare regionali, interregionali, nazionali ed internazionali, secondo le disponibilità e le esigenze del normale svolgimento dell’attività sociale.

Non è dovuto l’accompagnamento ed il supporto da parte dei Maestri ed Istruttori per la partecipazione degli atleti a trofei e/o a gare non ufficiali ovvero a quelle non comprese nel calendario F.I.S. Il Consiglio Direttivo potrà derogare da tale norma a condizione che l’accompagnamento non rechi pregiudizio per la normale attività della società  e comunque l’onere relativo delle spese di trasferta dell’accompagnatore sarà a carico degli atleti partecipanti alla competizione.

Articolo 14

La mancata presenza a una Gara, dopo che l’atleta ha confermato la partecipazione, comporta una sanzione pecuniaria pari alla quota di iscrizione alla competizione stessa maggiorata di eventuali multe comminate alla Società. L’atleta comunque è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla propria società che provvederà a darne disdetta.

Articolo 15

È fatto obbligo agli Atleti di apporre sulla divisa di gara e sulla tuta sociale, a propria cura e spese, il logo della società nonché quello degli  eventuali Sponsor. La divisa sociale (divisa di gara e tuta sociale) dovrà essere indossata dagli atleti sul luogo di gara nella fase che precede la gara, durante la fase di presentazione e premiazione dell’atleta, nonché in tutte le manifestazioni che possono costituire momento di promozione all’attività sportiva e dell’immagine della società. Il rifiuto di indossare l’abbigliamento sociale non consentirà la partecipazione alle gare successive.